>>> Modifiche al Regolamento del Mercatino <<<
http://www.softairmania.it/showthread.php?t=13479
da oggi, sara' obbligatorio apporre le fotografie degli oggetti in vendita su sam. tutti gli utenti che hanno annunci di vendita gia' pubblicati e che non rispettano questa regola hanno 72h di tempo per aggiornarli.
le foto postate negli annunci devono essere obbligatoriamente quelle dell'oggetto in possesso del venditore (non devono essere prelevate da siti e/o altre fonti).
gli annunci che non rispettano questo obbligo verranno chiusi e/o cestinati da parte dello staff del mercatino senza preavviso. comportamenti recidivi porteranno all'assegnazione di infrazioni e/o provvedimenti restrittivi. nelle prossime settimane, designeremo nuovi co-mod per le aree mercatino e applicheremo in modo stringente quanto previsto dal nostro regolamento.
lo staff di sam.
>>>Modifiche al Regolamento del Mercatino<<<
l'art. 15 del rms viene cosi' modificato:
Quote:
e’ vietata la vendita di qualsiasi asg che abbia potenza superiore a 1j ed e' altresì vietata la vendita di "armi di modesta capacita' offensiva" (come definite nel dm n.362/2001).
i coltelli di libera vendita e/o di libero porto (baionette, stiletti e pugnali sono quindi vietati), possono essere messi in vendita esclusivamente nella sez. "bazar" del mercatino.
il venditore è sempre l'unico responsabile della vendita.
la vendita per corrispondenza, nonostante le ben note discrepanze delle definizioni utlizzate dal legislatore ("arma comune da sparo" / "arma di modesta capacita' offensiva", etc.) di cui sono state offerte interpretazioni in sede di giudizio, rimane comunque soggetta all'art. 17 della l.110/75 da qui:
http://web.tiscali.it/armimagazine/regolamento.html
art. 7 (cessione), ovvero, alla l.110/1975:
Quote:
art. 17. divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza. alle persone residenti nello stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. i trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.
http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/64097_legge_110_del_1975.pdf
come confermato da faq della polizia di stato:
http://www.poliziadistato.it/pds/faq...dr=2&idcat=139
Quote:
domanda n. 178: sono possessore di alcune armi di cui vorrei disfarmi. avendo trovato un acquirente disposto ad acquistarle, residente però in un’altra regione, potrei spedirgliele?
risposta: l’art. 17 della legge 110/75 pone esplicito divieto di compravendita di armi commissionate per corrispondenza. colui che vende o comunque cede a terzi le armi ha, infatti, l’obbligo di accertare che colui che le acquista sia munito di idoneo titolo di acquisto, e ciò non sarebbe possibile nel caso di una vendita per corrispondenza
data: 28-08-2006
e:
Quote:
domanda n. 146: sono un armiere; vorrei sapere se mi è possibile vendere per corrispondenza le armi ad aria compressa di “libera vendita” con spedizione delle stesse ai clienti.
risposta: per quanto attiene la vendita al pubblico, essa non può assolutamente avvenire per corrispondenza. ciò in base al disposto dell’art. 7 del d.m. 362/2001, che impone al commerciante l’obbligo di identificare l’acquirente (che deve sempre essere un maggiorenne) e di annotare gli estremi del documento di identificazione sul registro delle operazioni giornaliere. la vendita per corrispondenza può, invece, avvenire, ai sensi dell’art. 17 della legge 18 aprile 1975, nr. 110, a favore di operatori commerciali. una volta annotata l’operazione di vendita sul registro delle operazioni giornaliere, la consegna materiale dell’arma all’acquirente privato, potrà avvenire anche a mezzo spedizione.
data: 08-02-2006
>>> Modifica al Regolamento del Mercatino <<< Vendita di capi firmati, preziosi, etc.
l'art. 18 del rms viene modificato e integrato come segue:
Quote:
e' infine vietata la vendita di
- materiale che viola i diritti di copyright (per es.: videogiochi, cd audio e dvd masterizzati, fotocopie di libri/giornali, vhs duplicate, etc.);
- prodotti alterati al fine di modificarne le prestazioni e/o le capacita' (per es.: ricetrasmittenti modificate, modifiche per apparati ricetrasmittenti, console per videogiochi "con modifica", etc.)
- pietre e metalli preziosi, inclusi lavorati (gioielli e bigiotteria), capi di abbigliamento e accessori firmati (con l'esclusione di capi tecnici e materiale outdoor), orologi non destinati a impieghi outdoor (sono quindi esclusi i vari suunto, mtm, casio, etc.). in altre parole, viene vietata la vendita di tutti gli oggetti per i quali vi sia elevato rischio di contraffazione e/o impossibilita' di verifica sull'effettivo valore (indipendentemente dalle prove fornite dai venditori) e che non siano inerenti alle attivita' del sa (nb: l'elenco del materiale e' puramente esemplificativo e non esaustivo).
link al regolamento completo:
http://www.softairmania.it/showthread.php?t=13479