Quote:
Originariamente inviata da
Lex.34th
Dimmi, dall'alto della tua esperienza, cosa ci sarebbe di sbagliato?
La circolare che "tu" hai postato fa chiaramente riferimento all'articolo di Legge che ho riportato precedentemente e specifica l'entrata in vigore di alcune modifiche e dell'"attuativo".
Tra "circolare" e "art. di Legge", c'è un pò di differenza.
E, a oggi, se non hai l'occlusione rossa stai infrangendo la Legge, quindi passibile di violazione, non specificata con un Decreto attuativo chiaro.
Che poi ci sia confusione sulla definizione di "arma", penso sia chiaro a tutti, sta poi a trovarsi nella situazione e affrontarla.
Veramente "io" ho citato una sentenza emessa dalla Suprema Corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, ti invito a leggere visto che evidentemente non lo hai fatto ;)
Quote:
Cassazione Penale sez. II, 05/05/1993. n° 4594 ha deliberato che:
“Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante. ancorché si tratti di arma giocattolo. A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per
il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. n°4 e 7 della L. 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o all'art. 4 legge n. 110
del 1975”.
Cassazione Penale, sez. I. 04/12/1992, n° 11640 delibera che:
“A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36. non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967. modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110”.
Cassazione Penale sez. I, 05/05/1992, n° 1141:
”La disposizione del comma sesto dell' art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua, attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio
le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge. Ne consegue che l'inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma
giocattoli, a norma del settimo comma dello stesso art. 5”.