ecco un link molto interessante che per chi mastica un minimo di avvocatese definisce in che campo si trovino le nostre asg
https://ec.europa.eu/enterprise/toys...nt_it_1991.pdf
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ecco un link molto interessante che per chi mastica un minimo di avvocatese definisce in che campo si trovino le nostre asg
https://ec.europa.eu/enterprise/toys...nt_it_1991.pdf
vorrei far notare una cosa:
la normativa in oggetto fa riferimento a giocatoli
1. ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori.
le asg non sono considerate giocattoli in quanto utilizzabili dai maggiori di 14 anni!!!
sinora solo la gieffeccì importa marui con certificato ce e consiglia l'utilizzo ai maggiori di 14 anni, in caso contrario ne è consigliata la presenza di un adulto, nn ne vieta assolutamente la vendita...
nn so se ancora effettivamente sia sul mercato..ma so benissimo quali erano i costi..personalmente vidi un mp5 a 395€ nella catena di "giorni" e aveva alcuni accorgimenti ..ossia lo spengifiamma diverso di plastica nn sostituibile (nel senso ke nn c'era in dotazione quello in metalllo) e sul libretto delle istruzioni appunto c'erano i consigli di utilizzo...ma nessun divieto di vendita..come c'è in alcuni giocattoli
se avete voglia di leggere...
questo è un manuale destinato al personale ispettivo della camera commercio industria ed artigianato di pistoia.
e' un file pdf e le pagine sono presentate in modo di poter comporre un libricino.
se aprite il link, vi invito a leggere la pagina 9 del file pdf e ci trovate delle notizie molto utili.
e scoprirete, anche, che le asg non sono proprio dei giocattoli.
https://www.pt.camcom.it/informazion...ocattoli11.pdf
dovete cercare nelle pagine 9,8 e 7 del documento pdf (si, in questo ordine) e trovate le corrispondenti pagine 36,37 e 38 del manuale.
l'argomento è ancora controverso in quanto per alcuni aspetti si fà riferimento ad un a normativa diciamo specifica, mentre per altri si ricade nei giocattoli!
perchè qualche organizzazione nazionale oppure tutti noi come community, magari con una sottoscrizione, non cerchiamo definire delle regole (anche per l'importazione dall'estero) per le asg e proporle ai vari enti?
bha, il manuale risale al 2005.
ci trovo ben poco di controverso e, d'altra parte, la descrizione e le indicazioni fornite in questo documento, coincidono con quanto il noto giudice edoardo mori scrive sul suo sito (www.earmi.it) riguardo le soft air.
per comodità, ho scannerizzato le pagine del manuale e lo ho messe in un file pdf.
https://www.airsoftcommunity.it/manuale/manuale.pdf
mah, per quanto sia abbastanza completo vi sono alcuni errori abbastanza grossolani (vedesi la classificazioni delle armi a raffica over nella sezioni armi da guerra) e il fatto che per potenziamento dell'arma vi sia il richiamo all'aumento del voltaggio della batteria (che non è necessario e può essere fuorviante).
in merito a questa affermazione: " le soft-air (asg) non sono considerate giocattoli, ma armi non offensive di 1a categoria, e quindi non possono essere vendute a minori di anni 1" .... mah, non vi sono riferimenti normativi espliciti (a dire il vero mi sfugge l'esatto significato di "arma non offensiva").
comunque come diceva mescitore l'argomento è parecchio controverso e ogniuno dice la sua interpretando la legge ad hoc
....e quindi..?
essendoci delle diverse e contrastanti opinioni, qualis ono i rischi per un appasionato in presenza di un componente delle forze dell'ordine prevenuto e/o ignorante?
quali sono le mosse + appropriate per affrontare il problema?
naturalmente escludo le ovvie regole di buon sesno quali:
- non andare overj
- non esibire in pubblico le asg
- etc.etc.
in pratica vorrei capire nella peggiore ipotesi quali sono i rschi a cui si va inocntro e quali risposte si posso dare nell'immediato, ovvero prima di eventuali denunce o rinvvi a giudizio di vario genere?
e' conveniente porta con se la fotocpia di quaòlche interpretazione di legge? lo statuto del club o che ne so?
premetto che io so come comportarmi ma postare un "piccolo decalogo" per i neofiti mpuò essere utile.
il problema è che davanti all'ignoranza non c'è decalogo che tenga purtroppo.
alcune persone l'anno scorso hanno assistito ad una scena del genere tra me e un carabiniere risoltasi poi con le scuse da parte del capitano di quest'ultimo, ma io so come controbattere, in un ragazzino di 16 anni tale prontezza e competenza non è immaginabile.
al momento non c'è nulla di certo riguardo alle nostre asg, la legge ci dice ciò che non sono, ciò che sono è affidato all'interpretazione e talvolta all'inventiva delle forze dell'ordine/magistrati ecc ecc ...
quel che mi sento di consigliare è di attenersi con maggior scrupolo possibile alle 2-3 norme di condotta che ben conosciamo e in caso di controlli di essere il più collaborativi possibile
questa guida compare su ebay, per quanto senza riferimenti normativi non prende grandi cantonate:
i - il tappo rosso. la normativa prevede che le armi giocattolo in vendita siano munite di tappo rosso. tale tappo rosso viene descritto come intimamente connesso alla volata della canna. ciò però non significa affatto che esso non possa essere rimosso, come molti scrivono nell'inserzione. difatti la legge punisce chi produce o pone in vendita armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, ma non la detenzione, il porto o l'uso di armi giocattolo che ne siano sprovviste. questo signfica che il venditore è obbligato a fornirlo, ma l'acquirente è libero di eliminarlo e, quindi, di portare l'arma senza il tappo. ma facciano attenzione i disonesti e gli sprovveduti: nel caso si usasse un'arma giocattolo non identificabile per commettere un reato che preveda l'uso o il porto di un'arma come aggravante, il fatto che sia una replica e non un'arma reale non avrà nessuna rilevanza. sappiano invece gli onesti che alcune pistole o aeg sono vendute direttamente con un tappo amovibile, che non possa staccarsi da solo, ma che possa essere messo e rimosso dal proprietario del giocattolo come egli ritiene opportuno. per chi aspira dunque al realismo della replica, consigliamo di acquistare armi dotate di tale tappo amovibile o, in alternativa, di armi che presentino il tappo pitturato sulla plastica nera (o di qualsiasi altro colore sia il gioco), pittura che con un po' di pazienza può essere grattata via in una mezz'ora. le armi che hanno la volata costituita da un pezzo di plastica di colore diverso possono essere colorate, ma necessitano periodicamente di essere ricolorate in quanto il colore tende ad usurarsi e inoltre è molto difficile che tale pittura non risalti all'occhio. il tipo di tappo rosso si può vedere dalle foto o si può domandare senza vergogna al venditore.
ii - la libera vendita. tutte le armi giocattolo ed a salve (che sono giocattoli anch'esse) sono di libera vendita a chiunque. scrivendo nell'inserzione che l'oggetto è riservato ai maggiori di 18 o 14 anni si scrive solo un'idiozia. anzitutto perchè ciò è totalmente falso (si pensi che per legge anche un bambino può utilizzare un'arma vera se controllato da un maggiore di 14 anni) e un bimbo di sei mesi può comprare tutte le pistole a gas o aeg che più gli piace; secondo perchè comunque il venditore non ha modo di accertarsi dell'età dell'acquirente; terzo poi perchè così riduce il raggio d'azione dell'inserzione (visto che, a parte i praticanti del softair, la maggior parte degli interessati sono proprio bambini e ragazzi)
iii - la trasformabilita'. le armi giocattolo non possono essere trasformabili in armi da guerra o comuni. a tal proposito diffidate di chi vi gioca sui materiali, specialmente per quanto riguarda le armi a salve e le repliche full metal, dicendovi che esse sono interamente in acciaio. questo non è mai possibile, a causa dell'alta resistenza di questo materiale che renderebbe qualsiasi giocattolo trasformabile in un'arma vera. i materiali usati per le repliche in metallo e per le armi a salve sono generalmente molto scadenti (ad esempio zama, leghe di zinco, leghe d'alluminio etc...), proprio perchè, per essere legali, i metalli utilizzati devono essere fragili. e soprattutto per i costi, in quanto l'acciaio viene lavorato da un blocco di partenza per asportazione di parti, tramite forature e fresature, mentre le parti in zama o questi altri infimi metalli possono essere tranquillamente fabbricate per stampaggio, metodo più rapido ed economico. ci sarà un motivo se una beretta 98, ad esempio, costa 850 euro mentre la corrispondente versione a salve non arriva mai sopra i 150 euro, partendo già da 60. le uniche parti di qualità uguale all'originale sono i caricatori e le guancette. quindi le repliche in metallo sono certamente più realistiche di quelle in plastica (al tatto, nei riflessi, come temperatura), ma possono rivelarsi più fragili, dato che alcune plastiche, quali l'abs ad esempio, sono estremamente resistenti. e comunque le repliche in metallo tendono anche a perdere la brunitura, che non è mai della stessa qualità delle armi vere, mentre le buone repliche in plastica sono fatte con plastiche di colore omogeneo, che dunque mostrano di meno i segni dell'usura.
iv - accessori per armi vere. gli accessori per armi vere sono anch'essi di libera vendita a chiunque. siano essi ottiche, laser e componenti ed accessori per la ricarica, escluse le polveri. riguardo a questo rendiamo noto che gli inneschi e i bossoli innescati non sono inseriti tra gli esplosivi e le materie esplodenti, quindi anche questi sono liberamente vendibili e spedibili tramite le poste italiane. l'unica eccezione è per i visori notturni utilizzabili esclusivamente montati su armi da fuoco ed i silenziatori, che, pur essendo tecnicamente accessori di armi, secondo le direttive europee sono considerate parti di arma da fuoco, quindi non vendibili o acquistabili senza licenza e non spedibili.
v - scacciacani. le scacciacani, o armi a salve, sono regolamentate alla stessa maniera degli altri giocattoli. sono giocattoli.
vi - cartucce a salve. le cartucce a salve devono esser distinte in due categorie: quelle destinate alle armi comuni o da guerra e quelle destinate alle armi da salve. le prime sono comprese nella categoria delle cartucce per armi comuni, dunque acquistabili e trasportabili solo con autorizzazione di ps e detenibili a condizione di denuncia all'autorità. le seconde (8k, 9pak, .380 etc...) sono di libera vendita e non appartenenti agli esplosivi o alle materie esplodenti. di conseguenza non vi sono problemi non solo per acquisto, porto e detenzione, ma neanche per la spedizione, dato che esse sono state espressamente declassificate.
vii - pistole lanciarazzi. alcune delle pistole a salve sul mercato (ed a nostro giudizio le migliori) per la legge, e di fatto, non sono giocattoli, ma armi proprie. difatti sono identiche alle altre pistole a salve, anche nel munizionamento, salvo per il fatto che hanno la canna vuota e scaricano i gas di combustione della carica dalla volata (e per questo vengono dette "front firing"). questa differenza rispetto alle altre scacciacani (dette "top firing", che hanno la canna piena e scaricano i gas mediante dei fori verso l'alto) le rende senz'altro più realistiche per via della vampa di bocca (specie se usate nell'ambito dello spettacolo), ma consente che: 1) col giusto munizionamento, vietato in italia, espellano dalla volata gas o polveri urticanti fino alla distanza utile di quattro-cinque metri e non a caso in altri paesi stranieri sono dette pistole a gas; 2) installando sulla volata un apposito tromboncino diventano in grado di lanciare razzi appositamente costruiti e non a caso qui le chiamiamo pistole lanciarazzi. proprio per questo questo tipo di scacciacani in italia è considerato arma comune da sparo, con le relative restrizioni per quanto concerne il porto. alcune sentenze le dichiarano di libera detenzione e trasporto per motivi di sicurezza (in montagna o in barca ma certo non per difesa personale), ma è bene non confidare mai troppo nell'intelligenza e nella competenza dei rappresentanti della giustizia, dal poliziotto al giudice, passando per i magistrati. solo alcune di queste sono catalogate in italia (nella categoria 14 del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo) ed in nessun caso si possono acquistare per corrispondenza, e quindi su ebay. non fatevi ingannare dal fatto che su ebay sono in vendita, perchè in quasi tutti gli altri paesi sono di libera vendita. aquistandoli dall'estero la situazione è ancora più grave, non solo perchè aquistate armi il più delle volte clandestine (proprio perchè non catalogate), ma in più vi rendete colpevoli di importazione e detenzione (se riesce ad arrivare) di arma comune da sparo (o clandestina, nel peggiore dei casi). questa è una delle poche situazioni in cui siete solo voi ad avere problemi con la legge, in quanto all'estero sono di libera vendita e quindi il venditore residente in altro paese non ha problemi a spedirla fuori dal suo.
viii - armi di modesta capacita' offensiva. le armi ad aria compressa o a gas di potenza compresa tra 1 e 7,5 joule, non considerate dalla legge armi comuni da sparo, sono di libera vendita. tuttavia queste non sono vendibili su ebay, almeno nella maniera "tradizionale", in quanto il regolamento del ministero dell'interno ne vieta la vendita per corrispondenza. la compravendita di tali armi deve avvenire di persona ed esclusivamente tra persone maggiorenni (questa volta sì) con un "atto" privato firmato da entrambi e posseduto da entrambi. non siamo qui per sentenziare sulla legittimità e intelligenza del regolamento (che in molti punti è nettamente in contrasto con la legge che lo predisponeva), ma le cose stanno così. ciò che invece si può liberamente vendere e comprare su ebay sono le munizioni (calibro .177 o .22 o .25) e le bomolette di gas, nonchè i caricatori e gli accessori.
ix - archi e balestre. gli archi e le balestre, nonchè le relative frecce e dardi, sono considerati non armi, ma strumenti atti ad offendere destinati all'uso sportivo. da qui alcune limitazioni, come per esempio non ne è consentito il porto di entrambi o l'uso (della sola balestra) per la caccia, ma sono di libera vendita senza formalità e spedibili tramite le poste, nonchè di libero trasporto e detenzione.
x - repliche di armi antiche. le repliche moderne di armi ad avancarica monocolpo, il cui modello di riferimento sia antecedente al 1890, sono di libera vendita secondo le stesse modalità indicate per le armi di modesta capacità offensiva. ma, a differenza di queste, nel regolamento di ebay non ne è vietata la vendita, pertanto non vi sono problemi. ricordo però che la transazione si deve concludere di persona e tra soggetti maggiorenni e che la spedizione dell'oggetto può dare inizio ad un'azione penale contro il mittente ed il destinatario. attenzione: lo stesso non vale per i modelli originali e per le repliche di armi a retrocarica, per cui vendere una pistola antica o a retrocarica è reato tale e quale vendere una semiautomatica dei giorni nostri.
xi - armi disattivate. le armi disattivate (o simulacri), sono oggetti comuni e, quindi, di libera vendita, porto, detenzione. inoltre al momento della vendita non devono avere la canna occlusa dal tappo rosso come i giocattoli. perchè un arma diventi un simulacro è necessario che l'arma sia inefficiente in tutte le parti principali, quindi non è sufficiente che essa non funzioni. ci sono in giro pistole vendute tranquillamente perchè non funzionano, ma è da sprovveduti venderne e acquistarne, giacchè se viene dimostrato che l'arma è facilmente reparabile va in galera sia chi vende che chi compra! per questo se l'arma è stata resa inefficiente da un tecnico dell'esercito o comunque secondo le normative italiane o europee, al momento della disattivazione viene rilasciato un certificato. e' bene che l'arma disattivata sia sempre accompagnata dalla certificazione. richiedetela sempre perchè la mancanza della certificazione può far passare serissimi guai giudiziarii, sebbene non sia obbligatoria per legge. sconsigliamo vivamente l'acquisto di simulacri sprovvisti di certificazione.
xii - parti di armi. le sole parti di arma non possono essere acquistate senza licenza e/o spedite per via postale. per la legge sono considerate parti di arma le canne, i carrelli, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori, gli otturatori. per via di recenti norme europee sono considerate parti di arma anche i visori notturni applicabili esclusivamente alle armi da fuoco ed i silenziatori. tutti gli altri componenti, quali calci, guancette, gruppi di scatto, percussori, elevatori del caricatore, mirini e tacche di mira, molle etc. si possono liberamente vendere senza formalità, in quanto possono tranquillamente appartenere a giocattoli, repliche o armi disattivate
:wink2:bravo spettro.. chiaro ed esaustivo come sempre... deduco che il trasloco si e' risolto , o quasi....:-d
a maggior riprova del dubbio espresso da spettro, il codice penale parla chiaro:
Quote:
Originariamente inviata da c.p. art. 585
una siddetta "arma non offensiva", non avendo il previsto requisito di "destinazione naturale all'offesa" non può essere normativamente considerata arma.
poi, signori, ricordiamoci di vivere nel paese delle banane... dove chiunque si fa la legge che vuole (vedasi, probabilmente, la camera di commercio citata), vale comunque la regola generale che nessuna direttiva di organi territoriali può essere in contrasto con la legge dello stato.
ciaooo
edit:
lo stesso (citato) giudice mori scrive:
Quote:
Originariamente inviata da www.earmi.it
ribadisco il concetto! proprio perchè la normativa completa è assente, ognuno fa riferimento solo a quei decreti o direttive esistenti che più gli fanno comodo in determinate occasioni!
tuto ciò crea solo problemi! anche se il citato mori dice che sono oggetti qualsiasi non ha importanza, cio che vale è la legge!
dovremmo noi fare in modo di richedere ad organi competenti l'emissione di una regolamentazione che non lasci dubbi di interpretazione ne in situazioni di utilizzo nè in caso di acquisto o importazione
ho passato la mattinata alla ricerca di qualche riferimento a questa categoria di "armi non offensive" ma non ho trovato nulla se non siti di club di softair che, probabilmente hanno preso una cantonata a cascata.
ho letto anche qualche scritto del giudice mori (che cercherò di contattare telefonicamente dopo pasqua) che ugualmente non riporta notizie sulla stessa.
quindi direi che si tratta di un'interpretazione (per me fantasiosa) data da qualche giurista per catalogare il non-catalogato.
ribadisco comunque chee anche a livello giuridico si tratta di una contraddizione in termini (arma=strumento atto ad offendere) ed anzi potrebbe essere fuorviante e nociva una siffatta interpretazione dell'ambito delle nostre asg
condivido, sulla grossolanità di certe parti del testo del manuale.
ma si tratta di un "manuale" destinato ad ispettori con indicazione anche dei metodi di controllo.
e' la prima volta che mi capita di leggere una trasposizione pratica di qualche cosa che riguarda le asg.
e non è da sottovalutare.
questo è il link col testo e con i commenti di edoardo mori.
la parte che riguarda "strumenti" etc etc, fa parte dei commenti al testo di legge del noto magistrato.
https://www.earmi.it/diritto/leggi/compress.htm
siccome la materia mi interessa molto, ho dedicato la scorsa serata a leggermi i dati normativi relativi alle armi, pubblicati sul sito internet del giudice edoardo mori (www.earmi.it) e sulla gazzetta ufficiale.
insomma, sarà per deformazione professionale, ma mi “intriga” chiarire il perché delle cose.
vi dirò che in un paese caratterizzato dalla enorme quantità di norme, spesso e volentieri in contraddizione tra loro, per quanto riguarda la catalogazione della armi e la catalogazione delle nostre amate asg, c’è veramente molto poco.
ci sono, invece, moltissime circolari (per quanto riguarda le armi).
vorrei sottolineare il fatto che il giudice edoardo mori (del cui lavoro sono un accanito lettore ed estimatore, anche perché, al di là del soft air, mi piacciono anche le armi vere) sul suo sito analizza le normative e poi le commenta. per cui, si deve fare attenzione a non scambiare gli autorevoli e fondati pareri del magistrato, che a propria volta è un grande appassionato di armi, con il reale contenuto e significato delle normative vigenti.
i pareri sono solo pareri, anche se fondati.
le leggi sono leggi, anche se possono apparire inadeguate e stupide.
la legge italiana che disciplina il settore delle armi è la n. 110 del 18 aprile 1975 (https://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1975/lexs_245199.html).
con la legge n. 526/99, il testo originario ha subito modificazioni al fine di essere armonizzato con le più recenti disposizioni derivanti dall’appartenenza dell’italia alla comunità europea.
la modifica è consistita nell’aggiornamento di alcuni articoli della legge originaria, uno dei quali è quello che definisce la classificazione delle armi rispetto alla loro capacità offensiva.
tuttavia, la modifica del testo originario non ha modificato la definizione delle armi, come si evince dal seguente articolo le cui parti importanti per quanto ci riguarda, ho evidenziato in rosso.
articolo 1
armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
ho evidenziato in rosso la parte dell’art. che interessa: “o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica”.
l’uso della “o” in una descrizione di questo tipo è determinante per il senso che, lo stesso articolo assume e per le sue conseguenze sulla pratica.
si capisce, infatti, che per il legislatore una delle caratteristiche che rende tale un’arma da guerra è la capacità di sparare a raffica, anche se – tanto per fare l’esempio utile a comprendere quanto incide la “o” nel testo – non è detto che un’arma, pur sparante a raffica, necessariamente debba sparare munizioni tipicamente da guerra.
altro articolo della stesse legge, rilevante ai fini della presente discussione, appare essere il terzo che recita:
articolo 3
alterazione di armi.
chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
infine, della stessa legge, l’ultimo articolo che riguarda il nostro hobby è il n. 5, che recita:
articolo 5
limiti alle registrazioni.
divieto di giocattoli trasformabili in armi.
le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.
l'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
le disposizioni del citato testo unico, del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione.
chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma
anche di questo articolo, ho evidenziato in rosso il testo che può influire sul nostro hobby. ri-cito:
“i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.”
ora, noi sappiamo - e su questo mi pare che grossi dubbi non ci sono - che le nostre asg, sono strumenti non “idonei ad offendere”.
eppure, non sono giocattoli qualsiasi, dato che non possono essere venduti a soggetti di età inferiore ai 14 anni.
sappiamo, anche, che le asg sono tali poiché erogano energia non superiore a 0.99 j.
ora, mi spiego perché nel manuale in dotazione agli ispettori della camera di commercio industria artigianato di pistoia viene scritto che se una asg supera l’energia di 1 j.
infatti, per il solo fatto di essere predisposta a sparare a raffica, essa può essere considerata alla stregua di un’arma da guerra, in quanto corrisponde alla definizione di cui all’art. 1 della legge: “o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica”… .
quindi, si può dire che se le cose stanno così, chi modificando una asg la porta ad energia superiore al canonico 1j, di fatto commette i reati di “fabbricazione” (poiché la asg in origine, non è un’arma) di "arma tipo guerra".
tutto qua. mi sono tolto, definitivamente, una curiosità e mi piace l'idea di condividere con voi qualche considerazione.
ora capisco, anche se non le condivido dato che obiettivamente una asg è un agglomerato di plastica e ferramenta, il contenuto del testo del manuale in dotazione agli ispettori della camera di commercio di pistoia.
vi posto anche una utile scheda che ho trovato.
https://siba.unipv.it/chimica/balistica_forense_(presentazione).pdf
insomma un vera e propria legge che dice che le asg non possono superare il j in modo esplicito, non c'è?
la legge cè ma cè anche quella che dice che se usi una arma a gas o aria compressa devi stare sotto i 7,5j vorei sapere anchio quale quale legge mi dice che non posso usare un asg a gas nel softair che supera il joule -.-
e' la medesima legge che ti dice che se un giocattolo supera il j diventa un'arma non offensiva di 1a categoria che e' considerata " arma " a tutti gli effetti seppure con un basso , a detta del legislatore , potere offensivo ... un' attrezzo sportivo.
ora se tu mi spari con quella commetti un reato come se ti tirassi una freccia con una balestra ... entrambi sono attrezzi sportivi ed al tempo stesso armi in libera vendita...
se invece spari col marui originale o con la pistola ad acqua il reato non si configura...:-d
grazie 10000 x la spiegazione
(ma se uso una fionda e supero il joule e ti becco a25 mt e ti faccio un male boia ma sono in regola? :roftl: sto skerzando con tutte ste leggi :allah:
:ot:hehe se mi tiri con la fionda diventa un' arma impropria... fine ot.
cio+è chiedo una delucidazione, essendo maggiori di 14 anni si possono tenere le asg (in norma con le leggi di potenza ecc.) perchè io avevo letto che bisognava avere 18 anni
attualmente le asg non sono ne armi, ne giocattoli...sono armi giocattolo.il ministero dell'interno in seguito a una richiesta di chiarimenti da parte dell'agenzia delle dogane, ha deciso di inserirle nel decreto 362/2001 come armi a modesta capacita' offensiva. per rientrare nel campo delle armi non atte a ledere la persone devono essere approvate e autorizzate dal ministero stesso e inserite in un apposito registro, altrimenti è come se ci sparassimo con le diana.tutto cio' mi è stato detto dal direttore del catalogo nazionale delle armi, giu a roma....un vero casino...
si infatti hanno intenzione di passare al poligono di tiro.. e marchieranno tutte le pistolette a molla delle bancarelle!!! dato che non esiste una linea di separazione tra un ptw systema e una pistola da 5€ in plastica da 3€.. sono tutti e due 6mm tutti e due sotto il joule... quindi anche se non giocattoli.. fare un registro del genere sarebbe un iniziativa irrealizzabile...
non sto dicendo che è una cosa sensata.sto dicendo che attualmente è cosi e basta. il registro delle armi non atte ad offendere esiste gia, ma non è aggiornato, da quello che mi ha detto il direttore del catalogo armi da fuoco, è stato fatto un grosso aggiornamento nel 1999, ma a detta sua, ogni cambiamento esterno o interno all'asg ne invaliderebbe le prove a banco(mi immagino visto che ci sono 8 versioni modificate di colt alla settimana).
molto probabilmente quindi stiamo nei prati a spararci con quelle che la legge definisce armi a modesta capacita' offensiva.pertanto siamo fuorilegge, anche se nessuno verra mai probabilmente a dire niente...
ah, a detta della dogana ogni cosa che tira pallini è potenzialmente un arma giocattolo, quindi anche la pistolina da bancarella cinese è arma a modesta capacita' offensiva.siamo all'assurdo.
altra cosa: non esiste piu' il limite del joule per le armi softair/giocattolo e non richiedono il marchio ce in quanto non sono giocattoli ma armi giocattolo.
la dogana mi ha confermato che potenzialmente potrei recarmi al ministero con una cinocopia a 1,5 joule e se la commissione consultiva armi da fuoco me l'approva ho l'autorizzazione per tirarci agli esseri umani.....aiuto
tutto questo per una comunicazione del 10 gennaio del dipartimento armi da fuoco ed esplosivi del ministero dell'interno.tale comunicazione è privata tra il ministero e l'agenzia delle dogane, mi è stata mostrata quando mi sono recato la' di persona.a questo punto l'unico organismo che puo modificare la situazione è il ministero dell'interno stesso, ma, a parer loro, non sembra ce ne sia la volonta' adesso
come il fatto di levare il militare..da che se ne è parlato a che è entrato in vigore sono passati 20 anni... e si tratta di una cosa seria..
con questi tempi geologici in nostri figli giocheranno con le pistole laser per quel tempo!!!!
questo decreto è il 362/2001 ed è attualmente in vigore...lo è da un po di anni, ma solo da gennaio il ministero ha deciso di far rientrare in tale legge le nostre repliche...ergo attualmente se non si è nel loro registro (che non sono riuscito ad avere, e dubito sia pubblico:l'idea è che controllano loro se è presente o meno), si è fuorilegge
quindi dovremmo trovare un pezzo di metallo abbastanza esteso per imprimere il numero di matricola.. ma in caso di montaggio di gusci guarder bisogna far reimmatricolare l'arma spendedo soldi in tasse e perdendo un mese di scartoffie varie...
no, l'idea è che una volta che l'arma giocattolo è dichiarata "non atta a ledere la persona", viene messa a tutti gli effetti piu o meno sullo stesso piano dei giocattoli...cioè come piu o meno le credono tutti ora....in generale comunque è una trafila burocratica notevole, tant'è che la dogana stessa mi ha informato che ancora non ha visto nessun autorizzazione simile (per importazioni) proveniente da un privato....
io inizio ad avere qualche dubbio che esista ankora la definizione di arma giocattolo visto che da quanto si è informato un mio amico tenente della guardia di finanza nn esiste più ed è anke cambiata la definizione delle carabine come le diana che nn sono manco più definite armi con basso potere offensivo ma strumenti atti ad offendere e quindi nn più armi!
il problema che sorge è che ormai da come viene interpretata e dal fatto che manca la definizione di arma giocattolo che tu abbia 0.99j o 3j vieni classificato come strumento atto a offendere
io ho tentato di capire, ma mi sono scontrato con le intricatezze della normativa. il fatto è che in sede amministrativa scelgono di interpretare il quadro normativo come preferiscono (in questo caso facendole rientrare nel 362/2001), mentre in sede giudiziaria non si sa ancora.
questione di interpretazione a questo punto. il parere di mori che lo fa per lavoro è autorevole e probabilmente è l'interpretazione più sensata della legge, ma visto che troppi enti pubblici non condividono questo quadro (ministero, ps, etc.) è un po' problematica la cosa.
l'unica cosa che ritengo certa è che sotto i 7,5 j di penale c'è nulla, dato che il divieto della raffica è posto dal regolamento ministeriale e quindi semmai è una violazione amministrativa.
la "categorizzazione" fatta dal manuale di cui si parla mi sembra non abbia a che fare con la legge (in quanto non ci sono categorie numerate) e direi che considerare una asg overjoule come arma da guerra è qualcosa di piuttosto arbitrario e fantasioso.
l'analisi di etabeta è interessante ma si riferisce pur sempre alle "armi". nel momento in cui non si tratta di "armi" vere e proprie ma di armi a modesta capacità offensiva o repliche da softair credo che la cosa proprio non si applichi.
p.s.: il legalese è legalese e potrei sbagliarmi, ma si potrebbe chiedere ad mori uno specifico parere su questo. c'è un motivo se certe persone di lavoro interpretano le leggi :-d
premessa non posso leggere i collegamenti. da quello che ho letto ho capito che c'e molta confusione.se la legge penale lo permette ,questo non implica la assoluta liberta di fare,perche puo esservi la legge civile (sono tutte leggi si fa distinzione tra loro piu per comodita che per le effettive differenze, ma ripeto sono tutte leggi e si devono rispettare) che lo vieta, in subordine l'amministrazione pubblica ,in fine l'autorita del giudice.mi spiego .per quanto ho capito non esiste una legge specifica quindi subentrano amministrazione e giudice questo significa discrezionalita anche se motivata ma discrezionalita, quindi soluzioni diverse per casi diversi anche per fattispecie simili innanzi allo stesso giudice, capita anche con le leggi (sono 1studente di giurisprudenza che bazzica nello studio del cugino).non e' la repubblca delle banane ma le distorsioni di un sistema non infallibile ,come tutti i sistemi
mi inserisco e me ne vado in 2 secondi:
e.mori, "il codice delle armi e degli esplosivi" 2006 - casa editrice la tribuna - (e' interessantissimo e mori ha tutta la mia ammirazione)
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capitolo armi giocattolo, pag. 218/219
"le armi giocattolo vere e proprie [che] sono quei giocattoli a forma di arma da sparo in grado di proiettare corpi solidi a mezzo di aria o gas compressi con una energia non idonea ad offendere la persona..."
"infatti non vi sono solo i giocattoli per bambini ma anche quelli per adulti ed in particolare quelli detti softair..."
(la commissione) "non ha mai inteso stabilire la regola scientifica per cui un proiettile con piu' di un joule di energia lede la persona, ma ha voluto semplicemente fissare un limite assolutamente tranquillizzante per il ministero..."
"allo stato percio' ogni giocattolo che si trova a superare il limite di 1 joule stabilito per la sua categoria diviene ipso facto un'arma ad a.c. liberalizzata con tutte le conseguenze giuridiche"
capitolo "giochi di guerra", pag. 627
"i giochi di guerra sono del tutto leciti, come ogni altra attivita' sportiva, non essendovi alcuna norma che vieti ad una persona di addestrarsi al combattimento; anzi le norme sul servizio militare e lo stesso art. 52 della costituzione, che dichiara - la difesa della patria e' sacro dovere dei cittadini - dimostrano trattarsi di attivita' benemerita"
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per quanto detto:
- sappiamo le asg, sono armi giocattolo;
- sappiamo che rimangono tali finche' si e' sotto al joule;
- (aggiungo: non vi e' nessuna norma che vieti di spararsi addosso allegramente con queste armi giocattolo tra persone consapevoli, adeguatamente protette, assicurate e consezienti; mentre ovviamente c'e' per le armi proprie!);
- sappiamo che i giochi di guerra (addestramento al combattimento) sono legittimi.
indi per cui: qual'e' il problema?
iscrivetevi regolarmente ad un club, assicuratevi, proteggetevi il volto, giocate con asg "regolari", avvisate le autorita' di p.s. e divertitevi :ok:
quello e' parere,autorevolissimo, ma un parere.la cosa piu' importante, la potenza, e' "decisa" con un resoconto,o meglio parere, assolutamente non vincolante.seun ufficio dogana fa il contrario affermando che nell'incertezza non consente.
sì ovvio che se una cosa non è reato non significa che la si può fare. dicevo solo che da quel lato si può stare tranquilli, chiaro che la cosa va chiarita. lungi da me sostenere che se una cosa non implica conseguenze penali è legale.
diciamo che il parere di mori è il più autorevole e probabilmente dà l'interpretazione più corretta che si possa avere. certo che non è detto che tutti i giudici interpretino così la cosa.
quello che non ho capito io è questo. nella legge che liberalizza le armi ad aria compressa e nel decreto ministeriale 362/2001 si fa sempre riferimento a quelle che prima erano armi comuni da sparo e che poi sono diventate armi liberalizzate a modesta capacità offensiva.
le repliche da softair erano comunque, in precedenza, giocattoli quindi in base a cosa si può applicare loro dei documenti legislativi che hanno per oggetto le armi?
probabilmente siete già conoscenza di questa circolare (n.b. non avente forza di legge!) cmq nel dubbio....
circolare 31\10\96 n° 559 in materia di soft-air
l'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110 (norme integratìve della disciplina
vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi, con
modifiche introdotte dalla lene 21 febbraio 1990, n. 36. nuove norme sulla
detenzione delle armi, delle munizioni. degli esplosivì e dei congegni
assimilati stabilisce che «i giocattoli riproducenti anni non possono essere
fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la
trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo
dei relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della
persona. devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente
occlusa da un visibile tappo rosso incorporato»,
pervengono numerosi quesiti in merito all'obbligatorietà o meno dell'apposizione
dei tappo rosso all'estremità della canna di quella particolare tipologia di
strumenti denominati «soft-air», oggetto in questi ultimì tempi di particolare
attenzione.
tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico. di massima
costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad
aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o
elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di
plastica.
prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in
questione vengono sottoposti all'esame della commissione consultiva centrale per
il controllo delle armi. al fine di accertare - e se dei caso escludere ai sensi
dell'art. 2, comma terzo. della legge n. 110175 (così come sostituito dall'art.
li della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona.
le sort-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona
(energia alla volata non superiore a i joule) sono state inserite in apposito
elenco trasmesso alle ss.ll. con nota n. 559,c-50.824-e-93 dei 19 giugno 1995.
per quanto concerne la successiva immissione sul mercato e l'impiego prevalente
delle sort-air («giochi di guerra» o «war games»), con la circolare n.
559/c/10865.10179.a.(2) dei 28 novembre 1995 sono state impartite direttive
specifiche, cui si rimanda.
i riscontri forniti dai signori questori della repubblica alla sopra citata
direttiva hanno confermato la notevole diffusione dei predetti strumenti, nonché
la diversità di atteggiamento da parte dei produttori e dei commercianti
riguardo all'apposizione dei tappo rosso alla volata.
e' emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e
rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli - motu
proprio di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.
appare a questo punto utile rilevare che la suprema corte di cassazione, sezione
i. con le sentenze dei 30 maggio 1994, n, 1664. e 2 giugno 1994, n. 1911, ha
ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo
dall'art. 5 della citata legge n. 110175 i congegni da sparo ad aria compresa
per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
sia stata ritenuta insussistente, dall'apposita commissione ministeriale, i
attitudine a recare offesa alla persona.
«per giocattoli ha inoltre precisato la cassazione, «devono intendersi non solo
gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come
funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi
quelli relativi alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso
destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai
modelli non destinati ai bambini».
appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla suprema corte
a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi recita:
“il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo
riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come
reato. l'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo
la commissione interpellata dal ministero da un parere a quest'ultimo(le 2 righe precedenti a quelle in rosso).il ministero puo capovolgere non solo pareri ma anche decisioni di altri uffici amministrativi nella maggior parte dei casi motivando.
to gunny78
la circolare non e' vincolante,anzi ma non sono sicuro, e' una sorta di guida per i dipendenti pubblici che devono usarla ma sicuramente possono interpretarla. in tutti i casi puo' "sostituire" una legge quando questa manchi, ma se il giudice puo interpretare la legge, figuriamoci se non interpreta una circolare.
tutto cio' premesso vi dico che pure io sono un softgunner che vorrebbe comperare con traquillita', quindi aspetto una legge, ma con tutti i casini che ci sono dubito, e penso che resteremo nell'incertezza di una circolare