Visualizzazione stampabile
-
perfetto ragazzi, mi viene da ridere :roftl: leggendo queste cose, proprio abbiamo una costituzione di M***A e poi si dice che viviamo in democrazia, me per cortesia, ci sono persone che si mangiano i BAMBINI A COLAZIONE o che sono stati SQUAGLIATI NELL'ACIDO (da chi sapete bene) e la legge non fa nulla, e per noi pinconpallini deve sempre rompere i c******i.
Scusate questo sfogo ma ne sento di fesserie assurde, che non riguarda quello che avete scritto voi, ma in generale. Cmq tornando a noi, abbiamo pensato bene di continuare ad indossare le nostre mimetiche con l'unica differenza che nei luoghi di raduno ci presenteremo sempre smezzati (cosa che facevamo anche prima, però magari succedeva che il singolo veniva intero insieme ai 3-4 di turno, cosa che non succede più) oltre a questo faremo sempre le comunicazioni alla questura, sindaco e CARRAMBA che sopresa e se capita pure al pecoraro di turno, così non creaimo il procurato pecora allarme.
-
Quote:
Originariamente inviata da
doppler
L'art. 28 del TULPS non dovrebbe rilevare, dato che parla di armi da fuoco.
Semmai l'art. 18 del TULPS che prevede che le riunioni pubbliche o in luogo pubblico siano comunicate 3 giorni prima al questore il quale, qualora ritenga che sussitano ragioni di ordine pubblico (per quanto qui interessa) può impedirle o prescriverne modalità di tempo e luogo.
Però in questo caso non si dovrebbe trattare di un atto di quel tipo, anche perchè le limitazioni imposte non attengono strettamente a luogo e tempo, non è motivato come un atto di questo tipo dovrebbe e lo conseguenze sanzionatore indicate sono diverse.
Ecco il testo dell'art. 18:
Art. 18.
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (1)(2) (3).
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 (1). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
infatti da noi se non si avvisa tre giorni prima non si gioca!!!!
-
Sì, certo, se ci si riunisce in luoghi pubblici o aperti al pubblico è necessario informare tre giorni prima.
Quello che intendevo, è che il verbale da cui ha preso le mosse la discussione non ha le caratteristiche dell'atto adottato dal questore ai sensi dell'art. 18 TULPS, che invece si avrà nel caso egli reputi di intervenire sulla singola riunione dopo l'avviso datogli tre giorni prima.
-
Quote:
Originariamente inviata da
doppler
Sì, certo, se ci si riunisce in luoghi pubblici o aperti al pubblico è necessario informare tre giorni prima.
Quello che intendevo, è che il verbale da cui ha preso le mosse la discussione non ha le caratteristiche dell'atto adottato dal questore ai sensi dell'art. 18 TULPS, che invece si avrà nel caso egli reputi di intervenire sulla singola riunione dopo l'avviso datogli tre giorni prima.
Francamente non capisco , qui in Umbria abbiamo sempre notificato di persona , e poi; successivamente a mezzo fax il fatto che ci riunivamo, giocavamo e ci mettevamo in mimetica.
Sono regole dettate dal buon senso .
Chi , per un "malinteso" senso di libertà si mette a giocare senza ottemperare a queste semplici disposizioni crea inutili confusioni e stupidi malintesi.
Mi rendo conto di essere una voce difforme in questo thread , ma insisto sul fatto che non possiamo dimenticarci di avvertire le autorità e non possiamo fare a meno di avere il permesso dal proprietario del/dei terreni.
Se per giocare è necessario chiedere il permesso al pecoraro , si chiede il permesso al pecoraro ( e lo si ottiene....) e POI si gioca.
Saluti pandosi
-
Quote:
Originariamente inviata da
panda
Sono regole dettate dal buon senso .
Purtroppo ormai il buon senso è merce rara...
-
Certo, mai messo in dubbio.
Quello che intendevo è che il verbale da cui tutto ha preso inizio non è riconducibile all'art. 18 TULPS: si tratta di una serie di prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ha imposto per lo svolgimento di detta attività, senza che venga intaccato il diritto a riunirsi; in pratica interviene sulle modalità, ma non sulla possibilità.
L'art. 18, comportando una limitazione del diritto costituzionale a riunirsi pacificamente, necessita di ben altre forme che il semplice verbale redatto da un ispettore di P.S.
-
Quote:
Originariamente inviata da
Wotan
Purtroppo ormai il buon senso è merce rara...
quotone!!!regole del buon senso che non tutti hanno purtroppo!!!
-
Quote:
Chiunque… abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio
Fornisco il mio umile contributo.
Da avvocato penalista non ritengo che il semplice indossare un'uniforme mimetica sia in grado, da solo, di integrare la fattispecie di procurato allarme all'autorità.
Infatti l'uniforme mimetica è un capo d'abbigliamento funzionale alla resistenza (da strappi, abrasione etc) ed alla mimetizzazione (attività in sé e per sé non vietata, se svolta per fini leciti), ma non distintivo di un corpo militare. Per la libera commercializzazione della stessa, per l'assenza di bande/gradi/distintivi, per l'ampio utilizzo ormai largamente diffuso in gran parte della popolazione anche a fini non militari (ad es.: pescatori, cacciatori, fotografi naturalisti) non è in grado, da sola, di ingenerare univocamente nell'uomo medio la convinzione dell'appartenenza di chi la indossa ad un corpo militare. Non si può dire altrettanto, ad esempio, della divisa dei carabinieri che è utilizzata esclusivamente da questo corpo e che li identifica in maniera univoca. Un individuo che gira per i boschi con indosso pantaloni neri con banda rossa verticale, giacca nera con finiture rosse e cappello nero con visiera e uno stemma metallico sulla fronte è, per chiunque lo veda, univocamente un carabiniere. Non così per chi indossa una mimetica.
Discorso diverso per il gibernaggio.
Infatti lo stesso presenta una foggia strettamente militare (con annessi portacaricatori, portaradio, tasche di tipo tattico) e non è di uso comune tra altre categorie di persone che non siano i militari. L'abbinamento dello stesso ad un'uniforme mimetica assume una connotazione ben precisa, suggerendo che l'identità di chi indossa tattico e mimetica sia di tipo militare. Se, infatti, può permanere il dubbio che una persona in tenuta mimetica possa essere o meno un militare, i dubbi assumono il grado di probabilità e infine di convinzione (sempre nell'uomo medio) quando sono abbinati ad un gilet/vest da combattimento la cui funzione primaria -e direi unica- è il trasporto di attrezzatura militare. In tal senso, infatti, l'uomo medio che si interroga sullo status di chi indossi tale abbinamento conclude univocamente ed in buona fede che si tratti di un appartenente ad un corpo militare.
Questa è la mia interpretazione ed infatti indosso senza patemi d'animo la mia vegetata anche in luogo pubblico prima delle giocate (tipico, la colazione al bar).
Cerco sempre di dissolvere ogni dubbio del genere, quando mi vengono poste domande. Rispondo sempre: no, è per gioco.
Sconsiglio VIVAMENTE (come ho letto che qualcuno ha visto fare, qualche post sopra) di indossare il tattico sull'uniforme mimetica quando non si sta giocando (non entrerei mai al bar per la colazione con tattico e mimetica).
Infine durante il gioco, a patto che si siano preventivamente avvisate le autorità, nessun dubbio sulla piena liceità dell'utilizzo di tale attrezzatura.
---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
A mero titolo di completezza, una circolare interna di polizia non può istituire un reato (per cui esiste riserva di legge). Né, nel caso in questione, può trattarsi di disobbedienza ad un ordine dell'autorità, atteso che l'ordine in questione deve essere individuale e oggettivamente identificabile. Es. di ordine idoneo ad essere penalmente disobbedito: il questore ordina a Tizio, già pregiudicato per banda armata e procurato allarme, di non indossare tenute mimetiche in pubblico. Tale ordine è discutibile...ma idoneo a costituire presupposto per configurare il reato di cui all'art. 650 c.p.
Non così la circolare di cui sopra.
-
complimenti corvo! io sono un (aspirante) giurista e apprezzo molto il tuo intervento...
-
Quote:
Originariamente inviata da
_CORVO_Nocs
Sconsiglio VIVAMENTE (come ho letto che qualcuno ha visto fare, qualche post sopra) di indossare il tattico sull'uniforme mimetica quando non si sta giocando.
Vallo a dire a quei pirla che sono andati a mangiare al fast food in mimetica,gibernaggi,faccia pittata e caricatori che spuntavano dal tattico...;)(se vuoi vederli vai in "foto non in action").
Grazie mille per la spiegazione tecnica,che credo metta una parola fine a questa discussione....
Tra l'altro spesso e volentieri le forze dell'ordine passano dal nostro campo urban(che è sulla strada anche se cintato,sanno che siamo li a giocare.....l'altra Domenica si sono fermati per chiederci se avevamo visto un'auto che loro stavano cercando..:)) e ci hanno già visti in mimetica e con l'equipaggiamento addosso(tra l'altro usiamo quasi tutti roba originale...quindi nessun dubbio sulla sua provenienza militaresca) e non ci hanno mai detto nulla...anzi..si sono sempre dimostrati molto interessati e a volte un pelo "invidiosi" per l'equipaggiamento.