Originariamente inviata da
AHF
La parte del mio discorso che hai estrapolato e quotato, contiene un parere etico, che quindi nulla ha a che vedere con normative fiscali ma attiene solo al personale modo di interpretare la vita.
Ciò che io ritengo etico, non per forza non contravviene una legge, regolamento od altro.
Scendendo invece nel tecnico, il dpr633 accantonalo per ora, è per certi versi obsoleto (non mi dilungo, prendi questa affermazione "as is").
Riguardo invece il tuir e nello specifico l'articolo che citi, sbagli interpretazione, vediamo di esaminarlo insieme ok?
Il comma 1 è abbastanza chiaro, si esprime sull'attività istituzionale ed è lapalissiano che la vendita di beni e/o servizi ai soci non rientri nell'attività istituzionale ne alle attività ad essa accessorie.
Il comma 2 è più ficcante, soprattutto nelle parti che ho evidenziato e risulta chiaro quindi che, qualsiasi bene o servizio reso all'associato a fronte di un corrispettivo (prezzo) che esuli la quota sociale, costituisce attività commerciale e forma reddito.
Il comma presenta anche un rimando, all'art 143 il quale a sua volta rimanda al CC, nello specifico all'art.2195 che si esprime in materia di attività d'impresa, senza dilungarmi, limitatamente a ciò che ci interessa, il significato dei 2 rimandi è il seguente "non sono commerciali quei servizi e/o beni resi ai soci che non siano tipizzati nell'art. 2195 e cioè che non costituiscono attività d'impresa" quindi, la vendita di beni e/o servizi è attività commerciale in quanto tipizzata nell'art. 2195.
Sì dirà: "ma che senso ha una cosa di questo genere?" Semplice, è il principio della residualità, il legislatore conscio di non poter normare in un singolo articolo tutte le casistiche dice "ok io elenco queste e mi sembrano tutte, ma se im sfuggisse qualcosa allora si fa così".
La diretta imputazione di cui tu parli è un filtro successivo, ovvero, qualora l'attività ai sensi dell'art.148 TUIR e dell'art. 2195 C.c. non risulti commerciale, può ancora esser considerata tale se il corrispettivo supera i costi di diretta imputazione.
Si dice che questa è condizione "necessaria ma non sufficiente", ovvero non basta per non essere considerate commerciali.
Arriviamo quindi al nodo gordiano, l'interpretazione.
Se con i comma precedenti siamo davanti a delle quasi-certezze, qui ci troviamo a dover interpretare una frase alquanto laconica che ho evidenziato.
Non tanto per quale si debba considerare come attività istituzionale, visto che risulterà chiara dagli statuti depositati e registrati, bensì quali siano le attività svolte in diretta attuazione.
Si può considerare attività accessoria quella di vendere ai soci beni a loro necessari per lo svolgimento dell'attivitò istituzionale?
La mia opinione è che ciò non sia possibile per beni quali pallini, repliche, mimetiche et similia, per il semplice fatto che tale attività è sì accessoria ma non fondante, i soci tali beni possono procurarseli da soli, quindi si tratterebbe di attività commerciale.
Caso diverso è, sempre a mio avviso, il noleggio di un fondo con richiesta ai soci di versamento di una quota supplementare. Senza terreno l'attività istituzionale non può svolgersi, quindi questa sarebbe una vera e propria attività di attuazione degli scopi sociali.
Termino, perchè mi rendo conto di esser stato prolisso ma spero non troppo tecnico e quindi di facile comprensione.
Se serve altro... ;)