E che cacchio, proprio quella più economica! :asd:
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Ragazzi le ASG non sono soggette alla prova potenza perche giocattoli non carabine ad aria compressa l'inposizione della prova e un abuso per spillare soldi se fosse cosi nessuna ASG cinese passerebbe la prova visto che sono tutte over joule.........
infatti e solo TNT che fa storie e lo sto scoprendo a mie spese purtroppo.........
Il decreto imminente impone la prova potenza, ma la dogana pare si porti avanti recependo atti legislativi non ancora compiuti :S
infatti il mio avvocato spieghera questo alla dogana di linate...non esiste nessuna legge che impone di testare le ASG al banco prova perche giocattoli e per lo piu smontate nel mio caso quindi ammeno che qualcuno non le assembli con le dovuta conoscenze per farlo e senza rovinarle non e possibile testarle........
Facci sapere come finisce. :right:
Il decreto e' questo:
https://www.tsnparma.it/download/allegati/fn000020.pdf
Secondo me non e' pertinente rispetto alle nostre repliche, allo stato attuale, ma non sono un leguleio.
Grazie, comunque lo avevo già letto. Purtroppo da poco possono legalmente applicarlo anche sulle ASG e credo sia questo il nocciolo del problema.
Però a questo punto avrei preferito che mi chiedessero il banco di prova, piuttosto che una autorizzazione di non so che.
Se ti riferisci al nuovo decreto, non e' stato ancora approvato che io sappia, e se e' nuovo non e' quello, in ogni caso. Quel decreto si riferisci alle depo, non alle ASG, secondo me. Cmq chiedi alla dogana cosa hanno bisogno, dovrebbero potertelo dire.
Comunque l'articolo 2 comma 1 di quel decreto, che secondo me, da ignorante pero', non riguarda le ASG, ti dice esattamente:
Tu comprandole all'estero della Comunita' le stai importando, a tutti gli effetti. Del resto, ribadisco, non credo che un ASG allo stato legale attuale sia un' "arma".Quote:
1. La produzione e l’importazione delle armi di cui all’articolo 1 è subordinata alla preventiva
verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella
domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all’imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero
dell’interno, ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza -
Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni
relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se
impresa, del produttore e dell’importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche
dell’arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta o da cui è importata,
calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di
funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell’arma. Il richiedente dovrà precisare se
intende produrre o importare l’arma, indicandone in quest’ultimo caso la fabbrica e lo Stato di
provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all’arma ed alle
parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell’energia cinetica erogata, misurata all’origine, rilasciata dal Banco
nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L’esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della
Commissione. [...]