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pacco non arrivato!
allora! pongo un quesito al popolo di sam..
ho acquistato una asg da un utente su sam spedita in paccocelere3 il 19/12/2009 ad oggi nessuna notizia....credo che il mittente quando avra' tempo fara' la debita denuncia alle autorita' per furto, dato che trattasi di pacco tracciabile quindi per sua natura devono sapere i movimenti di transito dello stesso.
la mia domanda e' questa?? se il pacco non mi arriva? posso essere rimborsato?? e se si in che misura?? o e' giusta una risposta cosi??
purtroppo se il pacco fosse andato perso non potrò rimborsarti in quanto non mi ritengo responsabile dell operato delle poste e trattandosi di vendita tra privati non c'è garanzia o rimborso sulla merce.
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Quote:
Originariamente inviata da
agrippa
allora! pongo un quesito al popolo di sam..
ho acquistato una asg da un utente su sam spedita in paccocelere3 il 19/12/2009 ad oggi nessuna notizia....credo che il mittente quando avra' tempo fara' la debita denuncia alle autorita' per furto, dato che trattasi di pacco tracciabile quindi per sua natura devono sapere i movimenti di transito dello stesso.
la mia domanda e' questa?? se il pacco non mi arriva? posso essere rimborsato?? e se si in che misura?? o e' giusta una risposta cosi??
purtroppo se il pacco fosse andato perso non potrò rimborsarti in quanto non mi ritengo responsabile dell operato delle poste e trattandosi di vendita tra privati non c'è garanzia o rimborso sulla merce.
oh claudio, ma a tracciarlo su "dovequando" non hai risolto niente...?
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claudio,che sfiga...a me hanno spedito un pacco il 19 appunto in j+3 ed è arrivato il 28. ma il tracking cosa ti dice? la mia paura/perplessità è la stessa che tu hai scritto di rosso :(
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se il pacco non è stato assicurato, le poste italiane rimborseranno solo il costo della spedizione.
comunque, prima di muoversi, attenderei ancora qualche giorno. con le festività, le attività degli hub di smistamento sono andate in tilt. niente di più facile che sia fermo ancora da qualche parte.
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beh se il pacco è partito, e questo lo vedi dal tracciamento sul "dovequando" o da una scansione della ricevuta, il venditore, per come la vedo io, non ha più nessuna responsabilità, se non quella di occuparsi della denuncia di smarrimento del pacco
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stessa cosa a me :
spedito un celere 3 il 18 ,risulta smistato a roma il 21 e poi nessuna notizia (destinazione milano)
aspetto un celere 1 da una settimana
e ieri mi hanno spedito un celere 1 ma risulta ancora in accettazione
cmq come scritto in rosso se il pacco era assicurato il rimborso ci può stare,in caso contrario non puoi avere il rimborso visto che è stata colpa delle poste italiane,se lui ti dimostra che ha spedito con il ciotolino è esente da ogni responsabilità..
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Originariamente inviata da
staffy
oh claudio, ma a tracciarlo su "dovequando" non hai risolto niente...?
dice che e' a bologna:(dal 22/12
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Quote:
Originariamente inviata da
agrippa
dice che e' a bologna:(dal 22/12
quindi come a me dopo lo smistamento all'hub nessuno notizia.
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nel diritto civile italiano,nel momento in cui l'oggetto viene affidato a terzi per trasporto ci si riferisce a questi articoli:
art. 1693 responsabilita` per perdita e avaria il vettore e` responsabile della perdita e dell`avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l`avaria e` derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario .
se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d`imballaggio.
art. 1696 calcolo del danno in caso di perdita o di avaria il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna il risarcimento dovuto dal vettore non puo` essere superiore ad un euro per ogni chilogrammo di peso loro della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all`importo di cui all`articolo 23 comma 3 della convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960 n° 1621, e successive modificazioni nei trasporti internazionali. la previsione di cui al comma precedente non e` derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalita` previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali appilicabili. il vettore non puo` avvalersi della limitazione della responsabilita`, prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l`avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero da ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l`esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell`esercizio delle loro funzioni.
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pazienta ancora qualche giorno. dagli tempo per rimettersi in paro con il lavoro arretrato.