Nota di chiarimento dell'Ufficio Legale del Ministero di Grazia e Giustizia circa l'applicabilità dell'art. 2 D.Lgs n. 39/2014

Con una serie di documenti tutti datati 03/04/2014, il Ministero della Giustizia ha provveduto a chiarire in modo inoppugnabile i reali confini di applicabilità della nuova normativa introdotta dall'art.2 del D.Lgs. n.39 del 04/03/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che in un primo momento pareva potesse essere applicabile anche a realtà associative basate esclusivamente sul volontariato quali sono le associazioni sportive dilettantistiche che compongono FIGT.

In particolare la nota di chiarimento rilasciata dall'Ufficio Legale del Ministro della Giustizia testualmente recita:” L’obbligo di tale adempimento (ovvero di richiedere al dipendente/collaboratore la presentazione del certificato del casellario; ndr) sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni.

Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.”.

Data la fonte assolutamente attendibile della nota di chiarimento in oggetto, pare che ci troviamo in presenza dell'ennesima norma mal scritta che ha creato “molto rumore per nulla”. Infatti, visto quanto sopra riportato sembra proprio che si possa tirare un sospiro di sollievo visto che l'obbligo di richiesta del certificato del casellario al dipendente o collaboratore (comunque inquadrato in un regolare rapporto di lavoro), che avrà contatti continuativi con minori in ragione dell'opera prestata, incombe solo sul vero e proprio “datore di lavoro” e non è applicabile o estendibile ad associazioni quali le nostre ASD neppure quando abbiano abbiano regolarmente istituito un settore giovanile in base ai dettami FIGT ed intendano avvalersi dell'opera volontariamente prestata da propri soci per seguire i ragazzi.